ASSETTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO IN ETA' MODERNA - Andora nel tempo

Andora nel tempo
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ASSETTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO IN ETA' MODERNA

STORIA E DOCUMENTI > STORIA ANDORESE
ASSETTO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO DI ANDORA IN ETA' MODERNA
(Tamara Grossi)
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I. I QUARTIERI DELLA MAGNIFICA COMUNITA' DI ANDORA

Risale al 1785 un documento in cui vengono elencati i cinque Quartieri in cui era ripartita la Magnifica Comunità di Andora. Il documento in questione fu dato alle stampe in occasione dell'annosa controversia sorta tra la M.ca Comunità di Andora e Laigueglia, uno dei cinque quartieri componenti la Comunità, che insieme alle altre ville formava “una sola Comunità, un solo corpo e un solo Territorio e Giurisdizione” (2).
 
Nella stampa citata, dal titolo:
 
Costituzioni di Governo ed estensione di territorio della M. Comunità di Andora esposte dal Signor Angelo Maria Anfosso deputato in Genova per li quattro quartieri della valle di Andora alla eccellentissima Giunta dei Confini dal Serenissimo Senato commissionata sulle pratiche di detta M. Comunità col quinto quartiere della sua villa di Laigueglia”: si legge:
 
"La M. Comunità è composta di sei Parrocchie, dalle quali si formano li cinque Quartieri in Comunità e dette Parrocchie sono le seguenti.
- la Propositura di S. Giambattista;
  • l'Arcipretura di S. Matteo;
  • la Rettoria di S. Pietro;
  • l'Arcipretura di S. Andrea;
  • la Rettoria di S. Bartolomeo;
  • la Rettoria della S.S. Trinità.

Li Quartieri poi; che compongono la M. Comunità, sono:
 
  1. Il Quartiere di S. Giacomo, che resta situato dalla parte di Levante della Fiumara intermedia la Valle di Andora, composto dalle Borgate di Castello, Borgo, Marino, Colla Micberi, Mezzacqua, e Marina, sottoposte alla detta Parrocchia di S. Giambattista, ai confini di sopra, e da un lato il Colle, ed il Promontorio della Merula, ora detto il Capo delle Mele, che dividono il detto Quartiere di S. Giacomo da quello di Laigueglia, di sotto la detta Fiumara di Andora, che si chiama Fiume Meira, da Plinio denominato Merula, ed il mare e dall’altro lato il Fossato del Baoso, che divide detto Quartiere di S. Giacomo da quello di S. Pietro […];
  2. Il Quartiere di Laigueglia, che resta situato dalla parte di Levante del fiume suddetto di là dal colle a’ piedi di esso verso il mare, composto dalla sola Borgata di Laigueglia Villa di Andora, sottoposta alla detta Parrocchia di S. Matteo, che si estende per quanto si estendono i diritti dell’'ius Parrocchiale del Rev. Arciprete di detta Villa Andoriana, ai confini di sopra, e da un lato il Colle, e Capo delle Mele, che dividono il detto Quartiere di Laigueglia da quello di S. Giacomo, ed in piccola parte al disopra cli quello di S. Pietro, disotto il mare, e dall'altro lato il Territorio di Alassio [...];
  3. Il Quartiere di S. Pietro, che resta situato alla parte di Levante del detto fiume, composto dalle Borgate dei Negri Galleani, Metta, e Pian Rosso, sottoposte alla detta Parrocchia di S. Pietro, e della Rosegbina, Costa d’Agosti), Lanfredi Sotterri, Siffredi, Divizi, Ca’ de’ Forti, e Tigorella, sottoposti alla detta Parrocchia di S. Bartolomeo, a’ confini disopra il Colle, che divide il detto quartiere di San Pietro dalli Territori di Garlenda, e d’Alassio, ed in piccola parte dal Quartiere di Laigueglia, di sotto la Fiumara, da un lato il fossato del Baoso, che divide detto Quartiere di San Pietro da quello di San Giacomo, e dall’altro lato il Territorio di Stellanello [...];
  4. Il Quartiere di S. Andrea, che resta situato alla parte di Ponente del detto fiume, composto dalle Borgate della Ferrara, sottoposta alla detta Parrocchia di San Giambattista, del Duomo, sottoposta alla detta Parrocchia di San Pietro, della Costa dei Garassini, Costa di mezzo, e Moltedo sottoposte alla detta Parrocchia di S. Andrea, e di Barrò sottoposta alla detta Parrocchia di S. Bartolomeo, a’ confini di sopra il Colle che divide il detto Quartiere di S. Andrea da quello di S. Giovanni, e dall'altro lato il Territorio di Stellanello [...];
  5. Il Quartiere di S. Giovanni, che resta situato alla parte di Ponente del detto fiume, composto da cinque Borgate, che formano l’intiero luogo di Rollo sottoposto alla detta Parrocchia della S.S. Trinità, e dalle Borgate dei Confrredi, e Canossi, sottoposte alla detta Parrocchia di S. Giambattista, a’ confini di sopra, e da un lato il Colle, e Costa del Capo, che dividono il detto Quartiere di S. Giovanni dal Territorio del Cervo, ed in piccola parte da quello di Diano, disotto la Fiumara, ed il mare, e dall’altro lato il fossato della Ferrara, che divide il detto Quartiere di S. Giovanni da quello di S. Andrea [...]” (3).
 
La Comunità conservò questa composizione fino a tutto il XVIII secolo, quando con sentenza 25 maggio 1794 il Serenissimo Senato della Repubblica accordò la tanto sospirata separazione della Villa di Laigueglia dalla sua matrice, con ciò mettendo fine ad un’unione che se pur travagliata, durava ormai da più di cinque secoli (4).
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II. ANDORA E LA REPUBBLICA DI GENOVA

A partire dal XIII secolo, le vicende storiche di Andora furono strettamente collegate con quelle della Serenissima.
Nel 1252, infatti, il Castello di Andora fu venduto dai marchesi di Clavesana alla Repubblica di Genova per la somma di lire 8.000 (5), con ciò sancendo, in modo definitivo, la fine del dominio clavesanico e il passaggio di questo importante centro nell’orbita genovese.
Da questa data, la M.ca Comunità di Andora, unitamente alle proprie dipendenze territoriali, entrò a far parte del Dominio di Terraferma della Serenissima Repubblica - tradizionalmente ripartito in tre zone geografiche:
la Riviera di Ponente, la Riviera di Levante e lo Stato dell’Oltregiogo (ossia i luoghi posti a nord, oltre il crinale appenninico) - con il titolo di Pretura, o meglio di Podestaria.
Come si è visto nel documento precedente, al di sotto della circoscrizione civile esisteva una fitta rete di parrocchie matrici di altre chiese parrocchiali, preesistenti sul territorio in qualità di cappelle; le parrocchie, a loro volta, erano ordinate in diocesi e in vicariati.
L’organizzazione comunitaria di Andora era subordinata alla giurisdizione ecclesiastica del Vescovo di Albenga e, in via intermedia, all’autorità giudiziaria del Capitano di Porto Maurizio, che, assistito da un Vicario, aveva giurisdizione su diverse comunità, quali i podestà di Cervo, Ceriana e i consoli di Bussana, S. Stefano e Terzorio.
Siffatto assetto amministrativo rimase praticamente invariato per tutta l’Età Moderna e si protrasse fino all’avvento della Repubblica Democratica Ligure (1797).


La sigla "Ab" indica l'appartenenza delle parrocchie alla giurisdizione ecclesiastica del Vescovo di Albenga
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III. L’ORGANIZZAZIONE COMUNALE E LE COMPETENZE DELLE SINGOLE MAGISTRATURE

Scorrendo le pagine del documento “Costituzioni di governo”, scopriamo che esso, tra le altre cose, contiene una sorta di moderno regolamento comunale, ivi definito come “costantemente praticato ab immemorabili”, strumento questo indispensabile per l’organizzazione ed il funzionamento dell’amministrazione cittadina, nel quale erano elencate le singole magistrature della comunità, le loro competenze e le modalità di elezione.
Dal regolamento comunale risulta che la M.ca Comunità di Andora era amministrata da:
  • un Parlamento generale, organo collegiale cui spettava la funzione legislativa, composto di 100 membri, estratti a sorte nell’ambito dei capi-casa e dei maggiori possidenti di beni stabili ed eletti dagli Anziani su base paritetica, in numero di 20 per quartiere;
  • un Consiglio, organo collegiale, composto di 28 persone, scelti dagli Anziani in carica secondo lo stesso criterio paritetico seguito per i parlamentari, vale a dire: 6 del quartiere di S. Giacomo, 4 del quartiere di Laigueglia, 6 del quartiere di San Pietro, 7 del quartiere di S. Andrea e 5 del quartiere di S. Giovanni.
In ogni caso, in forza del decreto primo marzo 1606, tra i quattro soggetti nominati del quartiere di Laigueglia dovevano essere sempre scelti un Anziano ed un Censore.
Una volta formata la lista dei ventotto nominativi, questi venivano sottoposti ai voti dei membri del Parlamento e al riguardo nel Regolamento si legge: “...va sotto voti per primo, il primo nominato del primo quartiere di S. Giacomo; per il secondo, il primo nominato del secondo quartiere di Laigueglia; per il terzo, il primo nominato del terzo quartiere di S. Pietro; per il quarto, il primo nominato del quartiere di S. Andrea; e per il quinto, il primo nominato del quinto quartiere di S. Giovanni; per il sesto poi, il secondo nominato del primo quartiere; per il settimo, il secondo nominato del secondo quartiere […] e così di mano in mano si va successivamente operando gradatamente sempre coll’ordine suddetto [...] sino a che tutte le Nomine siano state sottoposte a’ voti de’ Parlamentari una alla volta, ed evacuati tutti li suddetti ventotto soggetti stati, come sopra, nominati da’ M. M. Anziani”.
Il M.co Consiglio aveva funzioni che si possono definire di carattere misto, che venivano espletate, con distribuzione dei compiti a seconda della materia, dai vari membri eletti nel suo seno.
I primi 6, che riportavano il maggior numero di voti favorevoli tra i consiglieri, ricoprivano la carica di Anziani, dei quali il maggiore di età aveva il titolo di Capo Anziano.
Erano gli Anziani che, di fatto, tenevano saldamente nelle loro mani il potere di governo e di reggimento politico della Comunità, che promuovevano l’iniziativa legislativa ed erano sempre loro che provvedevano alla nomina degli altri magistrati ed uffici.
I successivi 3 avevano il titolo di Censori, preposti al controllo dei prezzi, misure e pesi dei generi alimentari; gli altri 3 ancora successivi avevano il titolo di Estimatori, tecnici che venivano interpellati per stimare il valore delle proprietà e dei vari beni materiali, nonché per procedere ai pignoramenti, i restanti 16, invece, erano privi di cariche specifiche;
  • i Revisori dei Conti, in numero di 5, uno per ognuno dei cinque quartieri, scelti tra i più probi e letterati, il nominativo dei quali doveva ottenere i 2/3 dei voti preferenziali dei membri del Consiglio.
Gli uomini preposti a tale magistratura avevano l’incarico oltre che di verificare l’impiego delle somme poste nel pubblico distaglio (7), secondo le direttive del Magistrato delle Comunità (8), anche quello di vigilare sull’operato degli Anziani, e di redigere il rendiconto consuntivo del bilancio al termine del loro mandato;
  • i Cassieri, in numero di due, scelti tra i più cospicui possidenti dei quattro quartieri di Andora, una sorta di tesorieri, addetti alla direzione delle finanze della Comunità, con l’incarico di registrare ogni debito e credito nel Libro dell’Amministrazione;
  • i Nunci, che potremmo definire dei moderni messi comunali, in numero di due, incaricati di rendere pubbliche attraverso grida le ordinanze dell’autorità giudiziaria, nonché di convocare personalmente i parlamentari e i consiglieri per le adunanze;
  • il Notaio o Cancelliere, scelto in base ad un criterio di rotazione tra i notai di Andora e Laigueglia, che svolgeva contemporaneamente due attività: quella professionale come rogatario di documenti pubblici o privati e quella pubblica come impiegato nella verbalizzazione degli atti presso la Curia e le altre magistrature.
Il notaio era, inoltre, depositario di tutti i Libri della Comunità, delle chiavi dell’Archivio Segreto e di una dell’Archivio Pubblico, rimanendo l’altra custodita presso l’Anziano del quartiere di Andora più vicino all’archivio.
Tutte le elezioni alle magistrature comunali si tenevano ogni anno nei mesi di aprile e maggio e dovevano avvenire alla presenza e col consenso del Podestà; le nomine venivano puntualmente registrate nel Libro delle Deliberazioni a cura del Notaio Cancelliere della Comunità.
Ognuno degli eletti restava in carica solitamente un anno e al termine del mandato era soggetto al sindacato del proprio operato.
Va detto, peraltro, che le cariche pubbliche non erano rinunciabili, tanto meno remunerate.
Le pubbliche adunanze del Parlamento e del Consiglio locali si tenevano nel Paraxo, l’edificio centrale del castello di Andora, al suono della campana maggiore (o campanone) del Castello ed erano presiedute dal Magnifico Podestà, che vigilava sulla regolarità delle sedute e delle votazioni.
Quattro erano le adunanze che si solevano fare durante l’anno: una in cui si riuniva solo il Parlamento, per la legittimità della quale il numero legale era fissato a 67; la seconda vedeva adunati il Parlamento ed il Consiglio insieme, nella quale dovevano essere presenti 86 persone; la terza riuniva i due Consigli Vecchio e Nuovo e fissava il numero legale a 38; infine, la quarta vedeva convocato il solo Consiglio (Nuovo), per la quale era necessaria la presenza di 19 persone.


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IV. IL MAGNIFICO PODESTA' E LA CURIA CRIMINALE

Entro l’ambito territoriale locale, il segno politico più evidente della sovranità repubblicana era rappresentato dall’invio di un giusdicente locale, avente appunto il titolo di Podestà, il cui ruolo emblematico era la gestione della giustizia criminale.
Nel caso di Andora, sede di un ufficio Periferico Minore subordinato a Porto Maurizio, il Podestà poteva anche non appartenere alla classe aristocratica ed era coadiuvato da un Notaio Cancelliere addetto per lo più alla verbalizzazione degli atti.
Costui era l’intermediario per eccellenza col centro metropolitano, in quanto, eletto da Genova nella persona di un suo cittadino, di età non inferiore ai 30 anni, rappresentava il Serenissimo Governo della Repubblica in seno al Magnifico Parlamento della Comunità, gestiva l’indirizzo politico comunitario secondo le direttive del governo centrale e aveva pieni poteri giudiziari, sia civili sia penali.
Il Podestà entrava in possesso delle sue mansioni ai primi di Maggio, ovvero all’inizio del nuovo governo, con atto pubblico rogato dal Notaio Cancelliere alla presenza dei Magnifici Anziani della Comunità e durava in carica solitamente un anno; al termine del mandato, come ogni altro giusdicente locale, era sottoposto ad un attento controllo del proprio operato da parte dei Sindacatori dei Magistrati del Dominio e poteva, inoltre, disporre di uno stipendio che ammontava a 200 lire: una somma, all’epoca, assai ragguardevole (9).
Alle dipendenze del Podestà vi era una Curia Criminale, la quale rappresentava l’istanza pubblica dominante del territorio, preposta alla regolamentazione della microconflittualità locale; si trattava, tuttavia, di una giustizia locale senza grande prestigio, soprattutto, perché la subalternità al Vicario di Porto Maurizio per i reati di sangue ne limitava significativamente l’area di intervento 10). Composta da vari funzionari la Curia, come tribunale penale, aveva sede nel Paraxo, che in passato era già stata la residenza dei signori feudali e dove, tra l’altro, si tenevano le pubbliche adunanze dei Magnifici Anziani e del Parlamento generale.
Da un’indagine condotta sui processi criminali della M.ca Comunità di Andora della seconda metà del Seicento, risulta che il Podestà amministrava la giustizia in osservanza degli Statuti Criminali di Genova: era, dunque, questa la fonte primaria del diritto locale.
Del resto, scorrendo le pagine di due volumi manoscritti contenenti i registri della Curia Criminale di Andora (11), non si trova alcun riferimento ad una ben che minima forma di legislazione municipale, se non appunto quello, estremamente chiaro, agli “Statuta Criminalia Genuae”.
I tanto decantati statuti della Comunità non sarebbero, quindi, mai stati redatti, ed, infatti, ancora in documenti del 1785 se ne lamenta la mancanza.
Ciò è tanto più vero se si considera che in Liguria, la legislazione statutaria presenta elementi di una certa omogeneità, che attengono sia alla parte sostanziale e cioè al contenuto normativo, sia alla parte formale e cioè all’espressione verbale.
Genova, infatti, nella sua politica di assoggettamento delle due Riviere, attraverso anche i magistrati che ivi destinava a disimpegnare le più gravi cariche ed amministrare la giustizia, partecipò direttamente o indirettamente alla formazione e revisione di gran parte degli statuti della Liguria, con ciò certamente influenzando lo ius proprium dei singoli comuni.
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V. I CAPITOLI CAMPESTRI LOCALI: NORME E PRATICHE

I capitoli campestri sono una creazione locale e precisamente di sei Anziani del borgo, per i quali era prevista l’approvazione del Parlamento generale ed in ultima istanza quella del Serenissimo Senato.
Quel che più è importante è che essi rappresentano l’unico esempio di ius proprium applicato alla comunità, dai quali è possibile trarre parecchie informazioni utili per definire le politiche economiche locali e le relazioni sociali.
Si tratta fondamentalmente di una serie di norme penali dedicate al danno dato, dirette da una parte a disciplinare l’utilizzazione delle risorse del territorio e dei prodotti locali, dall’altra a punire per i danni arrecati, distinguendo, peraltro, se cagionati da persona o da animale.
In un paese come Andora, la cui sussistenza si basava principalmente sull’agricoltura e l’allevamento del bestiame, erano, infatti, indispensabili norme che regolassero e tutelassero la proprietà privata ed il possesso di animali; in tal senso, queste norme esprimono la volontà di un piccolo gruppo di uomini di difendere i propri interessi.
Ecco qui di seguito trascritti i capitoli campestri nella versione del 1629 (12).
 
“I. Delle pene per li danni contro le persone
 
1. Qualunque persona dell’uno, e l’altro sesso che piglierà, esporterà, devasterà e dannificherà in terra altrui uva, fichi, et altri frutti, o darà danno di qualsivoglia sorte niuno escluso o paghi di pena, di giorno lire tre di notte lire dodici, e riponendo la cosa colta in seno, scosale, cestino, cavagno, o in qualsivoglia altro modo cada in pena della doppia pena sopra dichiarata oltre l’emenda del danno se sarà stato estimato.
2. Chi piglierà, devasterà o taglierà, o frutti di qualsivoglia sorte o darà qualunque altro danno niuno escluso in orto, e giardini altrui e dove fosse posta e piantata ortaglia di qualsivoglia sorte cada in pena di giorno di lire sei, e di notte venticinque e se li giardini saranno circondati di muraglia costrutta a malta, o calcina, di onesta altezza con sita porta chiusa cadano in pena di giorno lire dodici e di notte quaranta.
3. Qualunque persona che coglierà, esporterà, o ruberà pome d’olive ad altrui in qualsivoglia modo cada alla pena di giorno lire venticinque, e di notte cinquanta.
4. Qualunque persona che camperà, venderà, macinerà alcuna quantità di pome di olive rubate benché minime, cada alla pena di lire cinquanta di Genova applicata la metà al dannificato, il quarto all’accusatore.
Et il restante alla Chiesa Parrocchiale del luogo dove sarà stato commesso il delitto e per infrigere e levare la malitia dei cattivi si dichiara che ciascuna persona non possa vendere, ne contrattare le sue pome di olive salvo, alla presenza di due testimoni del contratto che fa delle sue pome d’olive dichiarando però che ognuno possa cogliere le sue pome d’olive in terra d’altrui dove pendono senza poter essere accusati.
5. Qualunque persona che taglierà, arrancarà o, romperà, esporterà albera, rami d’olive, viti, fichi, et altri alberi domestici, cada in pena per ogni albero, ramo, di giorno lire sette di notte quattordici.
Dichiarando però, che se alcuno taglierà viti solamente per far maglioli, o branche di fichi per ripiantare cada in pena solamente per ogni volta di lire tre, con dichiarare ancora che chi arrancherà alberi domestici fra’ quali si intendono toppe d’olive per trapiantare di giorno cada in pena di lire dieci, e di notte venti, e se pure piccole rame di detti alberi cadano solamente nella metà delle suddette pene.
6. Qualunque persona che taglierà, arrancherà, romperà, esporterà, e devasterà alberi selvatici, o rami d’essi in terre altrui tanto aggregate quanto zerbi boschili ovvero forzerà alla ripa della fiumara per riparo cada in pena per ogni albero; o ramo grosso; et essendo rame piccole per ogni fascio lire quattro di giorno, di notte dieci.
7. Chi coglierà, esporterà, ghianda in terra altrui cada in pena di A.8.
8. Chi ruscherà alberi di pino, o altri alberi salvatici cada in pena per ogni albero soldi venti.
9. Chi romperà, taglierà, esporterà canna, carrozza, carrozzoni da firagna o viti nelle vigne, e terre altrui cada in pena di giorno lire dieci e di notte venti.
10. Qualunque piglierà, esporterà, o romperà canne nei canneti cada la pena di giorno lire due, di notte quattro.
11. Chi coglierà, esporterà erba, o foglia in detti canneti cada di giorno in lire una di notte due.
12. Qualunque taglierà, esporterà legne, erbassi in terre aggregate cada in pena per ogni fascio di giorno lire due, di notte quattro, e se dette legne saranno d’alberi domestici cadano alla doppia pena.
13. Chi piglierà legne, erbassi, foglie di castagne, rovere, o d’altri alberi selvatici, in terre zerbide, o boschili, cada alla pena per ogni fascio, sacco, lensolo, di giorno lire una, di notte due.
14. Chi coglierà letame in terra altrui, domestiche, e pratili cada in pena di lire otto e nelle boschili, e zerbe di lire quattro.
15. Chi passerà in terre aggregate d’ogni stagione, e nei prati del primo di marzo sino a tutto il mese di luglio cada in pena di giorno di lire una, di notte due, et in seminati, e calpestando pome d’olive lire quattro, di notte otto.
16. Chi coglierà, esporterà erba nei seminati tanto di grano, quanto legumi, come nelle altre terre aggregate nel tempo di raccogliere e dove si faranno fieni cada in pena di giorno lire tre, di notte otto.
17. Chi piglierà, esporterà, legherà fieno, rezzo, et erba nei prati e restobij cada alla pena di giorno lire tre di notte otto.
18. Chi piglierà, coglierà, esporterà spicchi di grano, et altre sorte di legumi cada in pena di giorno lire sei, di notte dodici e se saranno posti/porri o bazzane cada nella doppia pena, e chi prenderà fasci interi di qualsivoglia delle suddette cose, cada per ogni fascio nella doppia pena.
19. Chi romperà muri, o macere in terre aggregate cada alla pena per ogni macera di lire quattro) e nelle boschili di lire una.
20. Chi anderà a caccia tanto con cani quanto senza passando in terra altrui, cada alla pena in terre aggregate, e seminate per ogni passeggiare dove passerà di lire una.
21. Chi prenderà colombi o a quelli sparerà presso la colombaia cada in pena di lire una per volta.
22. Chi piglierà, esporterà fichi, tanto freschi quanto secchi nei virsali posti in campagna sopra case, o terrazze che non si servino cada in pena di giorno lire dodici, di notte venticinque, e di più il padrone d’esse possa giurare il suo danno sino a dieci.
23. Chi piglierà, esporterà fieno; paglia, stabbia, foglia dalli pagliari o virsali che non si semini cadano in pena per ogni volta di giorno lire quattro, di notte lire dieci.

 
II. Le pene per le bestie
 
1. Qualunque bestia, boccina o da basto, che andarà in terra altrui aggregata mangiando viti, fichi, olive, biade, et altri alberi domestici, o dando altro danno dal primo di marzo sin a tutto settembre il padrone di essa paghi di pena per ogni bestia, per ogni volta di giorno lire quattro, di notte otto, e dal primo di ottobre sin a tutto febbraio di giorno paghi lire tre, di notte sei.
2. Dette bestie grosse andando in orti, giardini si intendono dove sarà piantata qualsivoglia sorte di ortaglia, mangiando viti, fichi, olive, ortaglia, e altri alberi, o dando altro danno per ogni tempo dell’anno cadano in pena di giorno lire sei, di notte dodici, dichiarando che se dette bestie, tanto in terre aggregate quanto orti, e giardini caschino solamente alla metà delle suddette pene.
3. Item suddette bestie grosse pascendo in terre pratili, e dove saranno restobij dal primo di marzo sino a tutto settembre cadano in pena di giorno di lire quattro, di notte lire dodici e dal primo di ottobre sino al primo di marzo, di giorno lire due· e di notte quattro.
4. Dette bestie grosse, pascendo in terre zerbide, e boschili cadano in pena di giorno lire una, di notte lire due.
5. Dette bestie grosse mangiando olive, o calpestando pome d’esse, o coltura cadano in pena, per ogni bestia di giorno lire quattro, di notte lire otto, o questo s’intenda delle olive poste negli zerbi e colture di esse, nelle aggregate poi cadano nella doppia pena.
6. Item che li porci pascendo o facendo ogni sorta di danno in terre aggregate, orti, et altri luoghi altrui cadano in pena di giorno lire due, di notte quattro.
7. Le galline mangiando uva, fichi, grano, ortaglia, e dando altro danno cadano in pena per ogni gallina di soldi otto.
8. Item che le pecore, agnelli, pascendo in terre aggregate in ogni tempo dell’anno li padroni d’esse paghino di pena di giorno soldi venti, e di notte soldi quaranta per ogni testa, e le capre nella pena del doppio, dichiarando che se dal primo di ottobre sino a tutto febbraio non daranno altro danno nelle suddette terre aggregate, solo in mangiar erbe cadano nella metà solamente della suddetta pena, e se dette pecore ed agnelli, e capre saranno de forastieri paghino la sopraddetta pena il padrone della casa dove alloggeranno.
9. Che se dette pecore, agnelli, e capre pascendo in terre zerbide e boschili in ogni tempo dell’anno li padroni di esse paghino di pena per ogni testa tanto di giorno quanto di notte di soldi quattro, dichiarando che se in dette terre vi fossero alberi domestici, e mangiando di detti alberi, o frutti di essi cadano in pena per ogni testa di soldi dieci.
10. Item che alla stagione e raccolta dell’uva, dette pecore, e bestie lanose non possano, ne debbano uscire fuori di casa ne passare dove saranno alberi di olive sopra la strada, e passi sin ad un’ora di sole sotto pena per ogni sorte di lire otto.
11. Li padroni e guardiani di dette bestie che faranno pascere nelle suddette terre aggregate cadano in pena di giorno lire tre, di notte sei.
12. Item che se la fiumara menerà, o condurrà via legnami, o alberi di qualsivoglia sorte, canapa, lino, o altra roba niuna persona ardisca prenderla, eccetto il padrone di cui saranno sotto pena di lire due per volta, e la restituzione della cosa tolta, dichiarando però che passati tre giorni dopo che la fiumara mancherà, e non presi dal padrone ognuno possa prenderli senza alcuna pena.
13. Quanto a persone forestiere, e bestie di qualsivoglia sorta d’esse che daranno li sopraddetti danni rispettivamente, et ogni altro danno niuno escluso cadano in pena per ognuno e per ogni testa de bestiami e per ogni volta nella sopraddetta pena rispettivamente, e nel terzo più d’esse causando essi in questa giurisdizione molti danni.
14. Che sia lecito ad ognuno della giurisdizione che riceverà qualsivoglia danno da persone forestiere prendere di sua propria autorità le bestie e far prendere alle bestie, e riponerli appresso di persona terza con denunciarle poi fra ore ventiquattro dal giudice.
15. Dichiarando ancora che le pena di sopra espresse e dichiarare s’intendano, e siano di monete di Genova corrente nel presente luogo d’Andora e s’intendano, e siano applicate tutte al dannificato, et anche li danni ... e li porti dalle bestie siano tenuti a pagarle come anche sempre il danno che si sarà estimato, escluso quelli sopraddetti.
16. Item si dichiara anche che il padrone sia obbligato per la suo fameglio o famegli o altre persone, che tenesse in casa per li danni da essi dati mentre detto farmeglio, o famegli, et altre persone come sopra portasse la roba tolta in casa del padrone, e per dichiarare tal fatto possa il dannificato far dar giuramento al detto padrone e suo fameglio.
17. Item perché seguono molti danni fatti da forastieri, e persone non abitanti nella giurisdizione ai quali non si possono dar comandi, si dichiara che si possano far citare alla difesa per pubblica grida da pubblicarsi in giorno di festa alla mattina nella piazza pubblica all’ora che sarà finita la messa, mentre vi sarà concorso di popolo, e con un comando in scritto tra il termine di giorni quindici a difendersi da affiggersi al pilastro comune, quale citazione servirà come se f asse data personalmente.
18. Perché seguono molti danni insopportabili dati da persone, che nulla posseggono si dichiara che detti tali caschino in pena di due ore di berlina per ogni volta, e per ogni danno, che causeranno delle quali possano essi liberarsi pagando la pena o il danno al dannificato, come sopra viene dichiarato”.
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Come si può constatare, reati e pene erano riferiti secondo una graduatoria diversificata, in base al momento della giornata in cui il danno era arrecato: di notte l'entità della pena era di solito pari al doppio di quella comminata di giorno.
Tra i temi dominanti dei capitoli troviamo la regolamentazione delle risorse locali, che erano limitate, ma pur sempre necessarie per attivare circuiti di scambio e di reciprocità.
Ad essere protette erano soprattutto le piante da frutto (viti e fichi), le colture agricole, ma anche altre specie vegetali utili, come le ghiande, destinate prevalentemente all’alimentazione dei maiali, le foglie (di castagno e di rovere) e non ultimo il legname, che si prestava agli usi più diversi.
Oggetto di particolare tutela era la produzione olivicola, a testimonianza dell’importanza di questa risorsa per la vita del comune e non solo.
Infatti, la Podestaria, come del resto ogni altra comunità interessata dall’olivicoltura, era tenuta ogni anno a consegnare un determinato quantitativo di prodotto alla Repubblica, in base al prezzo da questa fissato.
Un’altra pratica altrettanto diffusa consisteva nel limitare il carico del bestiame sulle terre e sulle risorse vegetali.
Lo scopo di tali normative era fondamentalmente quello di far sì che ogni allevatore custodisse con serietà i propri capi, nel rispetto della proprietà altrui.
Al riguardo, i capitoli andoresi distinguevano tra bestie di piccola e di grossa taglia e, in particolare, tra bestie boccine, da basto e lanine.
Naturalmente, l’allevatore era soggetto ad un’ammenda diversa, a seconda della specie di animale sotto accusa e al tipo di coltura da esso devastata.
Ma i capitoli campestri erano anche e soprattutto un modo per ottenere un risarcimento del danno o, comunque, per attestare il possesso esclusivo di una terra o di una risorsa.
In questo senso, la caratteristica generale del danno dato era la speditezza esecutiva, assicurata da un rito sommario davanti al giudice e dall’obbligo di presentare la denuncia entro otto giorni, che decorrevano dal momento del verificarsi del danno.
Ad Andora, in particolare, la legittimità ad accusare spettava a “qualunque persona dell’uno o dell’altro sesso, li quali li maschi s’intendono d’anni quattordeci, e le femmine di dodeci, di buona voce, conditione ef ama, il che si presume d’ognuno, mentre non si provi il contrario ..”; la quale, sotto giuramento, doveva indicare “che accusa il tale, e tali bestie […] facendo il danno tale dichiarando il nome della terra, de’ confini di essa, e di che cosa sia aggregata, il giorno, et hora incirca, del danno seguito, e se è di giorno, o di notte”.
La pena, come si è già detto, consisteva nell’imposizione al privato di una prestazione di natura pecuniaria, che rappresentava, per l’appunto, la prevenzione e reazione dell’ordinamento a fronte della trasgressione delle norme.
L’ammenda era espressa in “monete genovesi correnti” ed era solitamente divisa in tre parti: una parte all’accusatore, una parte al danneggiato, una parte al Podestà; in qualche caso una parte andava alla Parrocchia, ove si era verificato il danno.
È interessante evidenziare, peraltro, come tutte le accuse, denunce ed ogni altra decisione in materia potessero farsi in qualunque tempo, tanto giuridico quanto no, a nulla ostando i periodi delle ferie e delle sospensioni, validi, invece, in sede giurisdizionale per le cause davanti alla Curia criminale.
Restava, comunque, fermo il divieto di compiere qualunque attività in occasione delle ricorrenze dei Santi titolari delle Parrocchie della Comunità, nonché di quelle dei Patroni dei singoli oratori e cappelle.
Ciò è significativo e fa comprendere come in una piccola realtà, semplice e modesta come quella andorese, ogni attività economica, politica, amministrativa, ma soprattutto agricola fosse segnata dal ritmo delle stagioni e sottolineata dai momenti significativi dell’anno liturgico.


Il presente contributo è tratto dalla Tesi di Laurea in Storia del diritto italiano dal titolo; “Atti criminali della Curia di Andora in età moderna” con il prof. Vito Piergiovanni, Università degli Studi di Genova, Facoltà di Giurisprudenza, anno accademico 2000-2001.
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(2) La frase riportata nel testo è tratta dal documento recante il titolo: “'Elenco dei giuri e pretensioni delli quattro quartieri della M. Valle e Comunità di Andora contro il quinto quartiere della sua villa di Laigueglia presentato all’eccellentissima Giunta dei Confini dal Signor Angelo Maria Anfosso, deputato in Genova per detti quattro quartieri di Andora”, Genova, Eredi di Adamo Scionico, MDCCLXXXV (1785).
(3) “Costituzioni di Governo ed estensione di territorio della M. Comunità di Andora esposte dal Signor Angelo Maria Anfosso deputato in Genova per li quattro quartieri della valle di Andora alla eccellentissima Giunta dei Confini dal Serenissimo Senato commissionata sulle pratiche di detta M. Comunità col quinto quartiere della sua villa di Laigueglia”, Genova, Eredi di Adamo Scionico, MDCCLXXXV(1785).
(4) P. SCOTTI, I toponimi di una carta della “Magnifica Comunità e Valle di Andora” (sec. XVIII), in Atti dell’Accademia di Scienze e Lettere, X, Genova, 1954, p. 118.
(5) S. DELLA CASA, Libri Iurium della Repubblica di Genova, vol. 1/4, in Fonti per la storia della Liguria, XI, Genova, 1998, pp. 100-102.
Quest'ultimo fatto è, altresì, confermato da Matteo Vinzoni nel suo libro del 1773 intitolato “Il dominio della Serenissima Repubblica di Genova in terraferma”, ove, accanto alla pianta del borgo di Andora, si legge: “'Nel 1252, per mezzo di Porchetto Strigliaporco, Genova acquistò da Emanuele, e Francesco Marchesi di Clavesana il Castello, Borgo, e Territorio di Andora per L. 8.000, come appare nel registro del Comune”.
(6) G. FELLONI, Le circoscrizioni territoriali civili ed ecclesiastiche nella Repubblica di Genova alla fine del secolo XVIII, in Atti della società ligure di storia patria, Genova, 1998.
(7) Il termine “distaglio” sta ad indicare la decisione politica comunitaria di quanto si intendeva annualmente esigere per ogni lira di avaria (proporzionale all’estimo dei beni immobili) al fine di coprire le spese pubbliche, incluse le tasse genovesi.
(8) “L’Illustrissimo Magistrato della Comunità”, creato nel 1623 con compiti di controllo sui conflitti tra le singole comunità e sulla finanza pubblica locale, era, per l’appunto, il giudice preposto al controllo dei conti di gestione, delle spese straordinarie e dell’indebitamento della comunità.
(9) L’informazione qui riportata è tratta dal cd. “Manoscritto 218”, o “Descrizione di luoghi e terre appartenenti alla Ser.ma Repubblica di Genova con dichiarazione degli introiti ed esiti spettanti alla medesima”. Si tratta di un manoscritto cartaceo risalente ai primi decenni del XVII sec., conservato presso l’A.S. G., composto da 396 carte, delle quali 371 numerate e 25 (le ultime) senza numerazione.
Esso contiene una serie di notizie, raccolte a scopo essenzialmente fiscale sul territorio della Repubblica di Genova.
Le prime 191 carte, in particolare, consistono in una sistematica rassegna di dati riferiti alle singole unità amministrative da Ventimiglia fino a Sarzana, ad ognuna delle quali è dedicata una sommaria descrizione d’insieme, seguita da una accurata indagine demografica.
(M. P. Rota, Una fonte per la geografia storica della Liguria. Il manoscritto 218 dell’Archivio di Stato di Genova, Genova, 1991, p. 65).
(10) Secondo le norme generali degli Statuti Civili di Genova, il Capitano di Porto Maurizio, in qualità di reggente di Ufficio Periferico Maggiore, aveva lo ius sanguinis, vale a dire il potere di comminare pene corporali relativamente ai reati di sangue.
(11) I volumi in questione si trovano custoditi presso l’Archivio Storico del Comune di Andora e contengono, come già accennato, i verbali delle cause discusse di fronte alla Curia criminale locale negli anni giudiziari, rispettivamente, 1662-1663 e 1687-1688.
(12) Capitoli e forma per le accuse campestri, 1629, in AS Genova, Magistrato delle Comunità, 520.
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BIBLIOGRAFIA
 
  • Archivio Storico del Comune di Andora:
  • Criminalium anni 1662 in 1663.
  • Criminalium anni 1687 in 1688.
  • A.S.G. Magistrato delle Comunità, 520
  • Capitula Communitatis Andoriae, 1629.
  • S. BADARO’, Memorie su Laigueglia per un povero derelitto vecchio dello stesso paese, Laigueglia, 1785.
  • Li diritti della M. Comunità di Andora e la primazia del suo castello difesi dal M.Angelo Maria Anfosso deputato in Genova nanti al Serenissimo Senato dagli attentati del quartiere di Laigueglia altra delle Ville di detta M. Comunità di Andora, Genova, Eredi di Adamo Scionico, MDCCLXXXV (1785).
  • Costituzioni di Governo ed estensione di territorio della M. Comunità di Andora esposte dal Signor Angelo Maria Anfosso deputato in Genova per li quattro quartieri. della valle di Andora alla eccellentissima Giunta dei Confini dal Serenissimo Senato commissionata sulle pratiche di detta M. Comunità col quinto quartiere della sua villa di Laigueglia, Genova, Eredi di Adamo Scionico, MDCCLXXXV (1785).
  • AA.VV., Legislazione e società nell'Italia Medievale per il VII centenario degli Statuti di Albenga (1288), in Atti del Contegno di Albenga, 18-21 Ottobre 1988, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Museo Bicknell, Bordighera, 1990.
  • S. DELLA CASA, Libri Iurium della Repubblica di Genova, vol. I/4, in Fonti per la storia della Liguria, XI, Genova, 1988.
  • G. FELLONI, Le circoscrizioni territoriali civili ed ecclesiastiche nella Repubblica di Genova alla fine del secolo XVIII, in Atti della società ligure di storia patria, Genova, 1988.
  • G. FORCHERI, Doge governatori procuratori consigli e magistrati della Repubblica di Genova, Genova, 1988.
  • E. GRENDI, Il Cervo e la Repubblica, Torino, 1993.
  • G. V. MELA, Cenno topografico-statistico-storico della Magnifica Comunità della valle di Stellanello, Genova, 1831.
  • G. PESCE - G. FELLONI, Le monete genovesi. Storia, arte ed economia nelle monete di Genova dal 1139 al 1814, Cassa di Risparmio di Genova Imperia, Genova, 1975.
  • V. PIERGIOVANNI, Gli Statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni, Genova, 1980.
  • O. RAGGIO, Norme e pratiche, gli statuti campestri come fonti per una storia locale, Quaderni storici 88/a. XXX, n. 1, aprile 1995.
  • M. P. ROTA, una fonte per la geografia storica della Liguria. Il Manoscritto 218 dell'Archivio di Stato di Genova, Genova, 1991.
  • R. SAVELLI, Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento, Milano, 1981.
  • P. SCOTTI, I toponimi di una carta della “Magnifica Comunità e Valle di Andora” (sec. XVIII), in Atti dell’Accademia di Scienze e Lettere, X, Genova, 1954.
  • M. VINZONI, Il dominio della Serenissima Repubblica di Genova in terraferma, Istituto Geografico de Agostini, Novara, 1955.
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